Obbligo formativo medici competenti

La certificazione per l’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM dei medici che svolgono l’attività di medico competente, di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, viene rilasciata al termine del triennio formativo dall’Ordine di iscrizione del professionista e prevede due requisiti:
a) Soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM triennale, secondo le regole per la certificazione ECM in vigore nel triennio di riferimento;
b) Acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell’obbligo formativo del triennio, nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Nell’anagrafe del COGEAPS le funzioni relative all’attività dei medici competenti (oltre alla certificazione standard di soddisfacimento dell’obbligo formativo, valida per tutti i medici) si attivano solo se il professionista indica di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di medico competente.
Un medico che non abbia soddisfatto i requisiti necessari nel triennio, ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell’attività di medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti mancanti nell’anno successivo (Decreto ministeriale 4 marzo 2009 “Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”).
La facoltà di recuperare i crediti ECM mancanti nel triennio ma acquisiti nell’anno in cui è possibile effettuare il recupero, può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS.