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Obbligo formativo medici competenti

Obbligo formativo medici competenti

La certificazione per l’assolvimento dell’obbligo di formazione ECM dei medici che svolgono l’attività di medico competente, di cui al Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, viene rilasciata al termine del triennio formativo dall’Ordine di iscrizione del professionista e prevede due requisiti:
a) Soddisfacimento dell’obbligo formativo ECM triennale, secondo le regole per la certificazione ECM in vigore nel triennio di riferimento;
b) Acquisizione di crediti ECM pari ad almeno il 70% dell’obbligo formativo del triennio, nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
Nell’anagrafe del COGEAPS le funzioni relative all’attività dei medici competenti (oltre alla certificazione standard di soddisfacimento dell’obbligo formativo, valida per tutti i medici) si attivano solo se il professionista indica di svolgere la propria attività prevalentemente in qualità di medico competente.
Un medico che non abbia soddisfatto i requisiti necessari nel triennio, ai fini della certificazione ECM per lo svolgimento dell’attività di medico competente, ha la possibilità di recuperare i crediti mancanti nell’anno successivo (Decreto ministeriale 4 marzo 2009 “Istituzione dell’elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro”).
La facoltà di recuperare i crediti ECM mancanti nel triennio ma acquisiti nell’anno in cui è possibile effettuare il recupero, può essere esercitata autonomamente dal professionista, attraverso la specifica procedura informatica da eseguire nella banca dati del COGEAPS.