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Il Decreto Milleproroghe 2026 (Legge n. 27/2026), in vigore dal 1° marzo 2026, ha prorogato al 31 dicembre 2028 il termine per completare i crediti ECM relativi al triennio 2023-2025. La misura consente ai professionisti sanitari di regolarizzare la propria posizione formativa ed evitare eventuali sanzioni, mentre è già iniziato il nuovo triennio 2026-2028. Resta confermato l’obbligo di 150 crediti ECM per il triennio in corso, avviato dal 1° gennaio 2026.
La proroga è stata introdotta per rispondere alle difficoltà organizzative e ai carichi di lavoro che hanno reso più complesso il completamento della formazione. Inoltre, l’adempimento entro il 2028 consente di prevenire possibili conseguenze anche sotto il profilo della copertura assicurativa professionale.
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Nel triennio 2026–2028 l’obbligo formativo standard è di 150 crediti ECM. Il numero effettivo da acquisire può però essere inferiore per effetto di riduzioni, bonus, esoneri ed esenzioni. Per conoscere il proprio fabbisogno reale è quindi necessario verificare la posizione ECM individuale.
L’obbligo ECM è triennale: non è necessario acquisire esattamente 50 crediti ogni anno. Tra le regole generali, almeno il 40% del fabbisogno triennale deve essere acquisito come discente in eventi organizzati da provider accreditati; l’autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo individuale e i crediti ottenuti come professionista “reclutato” non possono superare un terzo del fabbisogno complessivo.
Il riferimento principale per controllare la propria posizione è Co.Ge.A.P.S., l’anagrafe nazionale nella quale vengono registrati i crediti dei professionisti sanitari. Nell’area personale è possibile verificare i crediti registrati, l’obbligo formativo e le procedure disponibili. La certificazione del pieno assolvimento dell’obbligo compete invece all’Ordine professionale di appartenenza.
L’assenza immediata di un corso dalla propria posizione non significa necessariamente che i crediti siano persi. Al termine dell’evento, il provider dispone di 90 giorni per comunicare i crediti attribuiti ai partecipanti. È consigliabile conservare l’attestato e controllare nuovamente la posizione dopo il tempo necessario alla trasmissione.
I crediti necessari per regolarizzare il triennio 2023–2025 possono essere acquisiti fino al 31 dicembre 2028. Lo spostamento dei crediti verso il triennio precedente potrà essere effettuato fino al 30 giugno 2029. È importante distinguere i crediti destinati al recupero da quelli necessari per l’obbligo ordinario 2026–2028.
Nel 2026–2028 l’obbligo individuale può essere ridotto in diverse situazioni. Tra le principali: 30 crediti di riduzione per chi ha maturato da 121 a 150 crediti nel 2023–2025 e 15 crediti per chi ne ha maturati da 80 a 120. Sono inoltre previste riduzioni legate al Dossier Formativo e altre premialità. Il valore effettivo dipende dalla storia formativa del singolo professionista.
L’esonero è generalmente collegato alla frequenza di determinati percorsi formativi universitari o equipollenti attinenti alla professione. Non attribuisce nuovi crediti, ma riduce il numero di crediti che il professionista deve acquisire. Le fattispecie e le modalità di richiesta devono essere verificate in base al Manuale ECM e alla propria posizione.
L’esenzione riguarda particolari periodi o situazioni che comportano una sospensione dell’attività professionale o un’incompatibilità con la normale formazione, secondo le fattispecie previste dal Manuale ECM. La situazione va valutata caso per caso e, quando previsto, la richiesta viene gestita attraverso i canali indicati da Co.Ge.A.P.S. e dall’Ordine professionale.
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