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Formazione ECM

Provider ECM Iscritto presso il Ministero della Salute al n. 7401 – RES

Nuovo Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017
Con l’Accordo del 2 febbraio 2017
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno
approvato il documento “La formazione continua nel settore Salute”,
unitamente all’allegato “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle
attività ECM” che costituisce parte integrante dello stesso.
Il nuovo Accordo, unitamente all’allegato, è efficace a decorrere dalla data del 2 febbraio 2017.

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Medici competenti, avviata la procedura di cancellazione per i professionisti che non hanno comunicato la partecipazione al programma Ecm

Avviate le procedure per la cancellazione dall’elenco nazionale medici competenti, di circa 5.000 sanitari che non hanno provveduto a trasmettere la certificazione o l’autocertificazione dell’avvenuta partecipazione al programma Ecm 2011-2013, necessaria per poter svolgere le funzioni di medico competente. La revisione dell’elenco nazionale è prevista per il 31 marzo 2015. Entro tale data saranno depennati i nominativi dei sanitari che, non avendo acquisito i crediti previsti (di cui almeno il 70% in discipline afferenti all’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro) ricadono nell’ambito dell’art.2 del D.M. 4 marzo 2009. Potranno ancora essere prese in considerazione da parte dell’Ufficio II della D.G. della prevenzione sanitaria le certificazioni o autocertificazioni pervenute prima dell’aggiornamento dell’elenco.

L’E.C.M.

L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. La formazione continua in medicina comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. I professionisti sanitari hanno l’obbligo deontologico di mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze per offrire una assistenza qualitativamente utile. Prendersi, quindi, cura dei propri pazienti con competenze aggiornate, senza conflitti di interesse, in modo da poter essere un buon professionista della sanità. L’avvio del Programma nazionale di ECM nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999 che avevano istituito l’obbligo della formazione continua per i professionisti della sanità, ha rappresentato un forte messaggio nel mondo della sanità. La nuova fase dell’ECM contiene molte novità e si presenta quale strumento per progettare un moderno approccio allo sviluppo e al monitoraggio delle competenze individuali. Dal 1 gennaio 2008, con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, la gestione amministrativa del programma di ECM ed il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, fino ad oggi competenze del Ministero della salute, sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). L’Accordo Stato Regioni del 1° agosto 2007 che definisce il Riordino del Programma di Formazione Continua in Medicina e stabilisce la nuova organizzazione e le nuove regole per la Governance del sistema Ecm del triennio 2008-2010, individua infatti nell’Agenzia la “casa comune” a livello nazionale, in cui collocare la Commissione nazionale e gli organismi che la corredano.

Elenco di tutte le professioni sanitarie con obbligo ECM

La E.C.M. interessa tutte le figure del ruolo sanitario, indicate nel sito genericamente come “operatori della Sanità”. Tali figure comprendono:

Medico chirurgo

Veterinario

Odontoiatra

Farmacista

Biologo

Chimico

Fisico

Psicologo

Assistente sanitario

Dietista

Educatore professionale

Fisioterapista

Igienista dentale

Infermiere

Infermiere pediatrico

Logopedista

Ortottista/Assistente di oftalmologia

Ostetrica/o

Podologo

Tecnico della riabilitazione psichiatrica

Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

Tecnico audiometrista

Tecnico audioprotesista

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro

Tecnico di neurofisiopatologia

Tecnico ortopedico

Tecnico sanitario di laboratorio biomedico

Tecnico sanitario di radiologia medica

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva

Terapista occupazionale

Ottico

Odontotecnico

Esenzione dall’acquisizione dei crediti ECM

Ricordando che è esonerato dall’obbligo dell’E.C.M.:

personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);

che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;

soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni; si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi. L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni.

Occorre specificare che:

caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2003, ossia per l’anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore per le tipologie indicate precedentemente.

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